VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 11 dicembre 1921,  n.  2146,  con  cui  veniva
approvato il regolamento organico  del  Reale  Istituto  lombardo  di
scienze e lettere di Milano; 
 
  Veduto il R. decreto 22 maggio 1930-VIII, n. 809, con cui  venivano
apportate modifiche al regolamento suddetto; 
 
  Veduta la legge  23  giugno  1910,  n.  424,  riguardante  i  ruoli
organici del personale del Reale Istituto soprindicato; 
 
  Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento
gerarchico dell'Amministratore dello Stato; 
 
  Veduto  il  R.  decreto-legge  21  settembre  1933-XI,   n.   1333,
convertito in legge,  con  la  legge  12  gennaio  1934-XII,  n.  90,
contenente  provvedimenti  per  le  Accademie,   gl'Istituti   e   le
Associazioni di scienze, lettere ed arti; 
 
  Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100; 
 
  Riconosciuta  l'opportunita'  di  adottare  nuove  provvidenze  per
assicurare il funzionamento dei servizi del Reale Istituto suddetto; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ruolo organico delle pensioni accademiche che il Reale  Istituto
lombardo di scienze e lettere di Milano  conferisce,  a  norma  della
legge 23 giugno 1910, n. 424, ed  il  ruolo  organico  del  personale
dell'Istituto stesso,  previsto  dalla  tabella  annessa  alla  legge
soprindicata con le modifiche apportate dalla tabella compresa  negli
allegati II e IV del R. decreto 11 novembre 1923-II,  n.  2395,  sono
soppressi.