VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il R. decreto 11 dicembre 1921, n. 2146, con cui veniva approvato il regolamento organico del Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano; Veduto il R. decreto 22 maggio 1930-VIII, n. 809, con cui venivano apportate modifiche al regolamento suddetto; Veduta la legge 23 giugno 1910, n. 424, riguardante i ruoli organici del personale del Reale Istituto soprindicato; Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministratore dello Stato; Veduto il R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n. 1333, convertito in legge, con la legge 12 gennaio 1934-XII, n. 90, contenente provvedimenti per le Accademie, gl'Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti; Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-V, n. 100; Riconosciuta l'opportunita' di adottare nuove provvidenze per assicurare il funzionamento dei servizi del Reale Istituto suddetto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Il ruolo organico delle pensioni accademiche che il Reale Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano conferisce, a norma della legge 23 giugno 1910, n. 424, ed il ruolo organico del personale dell'Istituto stesso, previsto dalla tabella annessa alla legge soprindicata con le modifiche apportate dalla tabella compresa negli allegati II e IV del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sono soppressi.